Nel Decreto del Fare compare un’importante voce per tutti i proprietari immobiliari. E’ previsto, infatti, che se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non può essere pignorato, ad eccezione dei casi in cui l’immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli). Per tutti gli altri immobili, il valore minimo del debito che autorizza il riscossore a procedere con l’esproprio dell’immobile, è stato innalzato da 20mila a 120mila euro. L’esecuzione dell’esproprio può essere resa effettiva non prima di 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, mentre in passato erano sufficienti 4 mesi. Per quanto riguarda le imprese, i limiti alla pignorabilità già presenti nel codice di procedura civile per le ditte individuali sono estesi alle società di capitale e più in generale alle società dove il capitale prevalga sul lavoro. «Non ci opponiamo a che le prime case di lusso siano pignorabili da Equitalia – ha dichiarato il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani -. Purché, però, siano davvero quelle di lusso. Il riferimento al Catasto previsto nella bozza del decreto in entrata al Consiglio dei ministri è inaccettabile, abbiamo già dimostrato che tale riferimento crea |
discriminazioni assurde da città a città e da provincia a provincia. Per evitarle, occorre fare una cosa molto semplice: escludere dalla impignorabilità le prime case che abbiano le caratteristiche del decreto ministeriale 2.8.1969 n. 1072, che determina gli elementi che devono ricorrere perché una casa possa essere considerata di lusso. Solo così le case di lusso sarebbero uguali in tutta Italia». |