IL NUOVO MODELLO RLI

IL NUOVO MODELLO RLI

  
MODELLO RLI
 
RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
 
Il Provvedimento 10 gennaio 2014 dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che dal 3 febbraio 2014 il MODELLO RLI sostituirà i modelli 69, Siria, Iris e RR per le registrazioni, le proroghe, le cessioni e le risoluzioni dei contratti di locazione di immobili
Esso  servirà inoltre per esercitare l’opzione o la revoca del regime agevolato della cedolare secca, per comunicare i dati catastali dell’immobile locato e per le denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi.
Il modello 69 continuerà ad essere usato per la registrazione di altri atti (es. distribuzioni di dividendi, contratti di comodato, contratti preliminari, ecc.).
Fino al 31/03/2014 sarà possibile utilizzare il modello RLI oppure i vecchi modelli 69 (per il cartaceo), Siria, Iris e Locazioni (per il telematico).
Il modello RLI è costituito da:
  • Quadro A “Dati generali” dove sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto e la sezione dedicata agli adempimenti successivi, i dati del richiedente la registrazione e la sezione dedicata alla presentazione telematica;
  • Quadro B “Soggetti” in cui vanno indicati i dati dei locatori e dei conduttori;
  • Quadro C “Dati degli immobili” riguardanti i dati degli immobili principali e delle pertinenze;
  • Quadro D “Locazione ad uso abitativo opzione/revoca cedolare secca” contenente informazioni relative al regime della cedolare secca.
Il modello, disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate, può essere presentato in forma cartacea dai soggetti non obbligati all’invio telematico ovvero dovrà essere compilato on line dai soggetti obbligati.

Utilizzando l’invio telematico, rispetto ai precedenti software, al modello RLI sarà necessario allegare il contratto di locazione sottoscritto dalle parti.

Sarà possibile optare per l’invio semplificato (senza l’allegazione del contratto) solo nei seguenti casi:
  1. Numero di locatori e di conduttori non superiore a tre
  2. Una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre
  3. Tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita
  4. Il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni
  5. Il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni.

 

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Un commento

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